Ai sensi dell'art. 165 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20307/2018 (il "Regolamento Intermediari") si forniscono di seguito le informazioni su Alex Giannola (d'ora innanzi il "Consulente") e sui servizi da esso svolti.
Le informazioni contenute nel presente documento devono essere fornite al cliente o potenziale cliente prima che venga vincolato da un contratto per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o comunque prima della prestazione del servizio stesso.
Il destinatario del presente documento è invitato a leggere quanto segue prima di prendere qualsiasi decisione circa la stipulazione di un contratto di consulenza in materia di investimenti.
Le informazioni circa la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti sono riportate qui di seguito.
Il Cliente potrà comunicare con il Consulente e ricevere da esso documenti e informazioni in lingua italiana.
L'invio di lettere, note informative, rendiconti ed eventuali notifiche relative a qualsivoglia altra dichiarazione o comunicazione scritta, comprese le modifiche delle condizioni contrattuali, verranno effettuate dal Consulente al Cliente per il tramite del sito web, di corrispondenza scritta ordinaria o dell'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente.
Il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione del contratto di servizio di consulenza in materia di investimenti, fra le seguenti modalità di trasmissione: ricevere informazioni tramite supporto duraturo non cartaceo o e-mail. A tal fine, il Cliente indicherà un indirizzo e-mail valido e si impegna a comunicare al Consulente ogni variazione dello stesso; in caso contrario le comunicazioni si intenderanno correttamente effettuate tramite l'indirizzo e-mail già fornito.
Le comunicazioni al Consulente da parte del Cliente potranno essere effettuate attraverso i seguenti mezzi:
Si dichiara che Alex Giannola è iscritto nella sezione Consulenti Autonomi dell'albo tenuto dall'OCF (Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari), istituito dall'art. 31, comma 4, del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.
Il nome e l'indirizzo di contatto dell'Organismo si trovano al seguente indirizzo: www.organismocf.it/portale/ocf/portale-ocf/contatti
Il Consulente invia al Cliente i seguenti rendiconti relativi alla prestazione del servizio di consulenza:
Il Consulente si impegna a fornire al Cliente, su richiesta, copia dell'accordo con cui è stato conferito l'incarico, così come informazioni relative a eventuali modifiche delle raccomandazioni operate.
L'attività di consulenza è oggetto di verifica periodica, effettuata anche in occasione dell'invio dei rendiconti periodici. Il Consulente si impegna a fornire raccomandazioni coerenti con il profilo del Cliente e con il portafoglio raccomandato.
Il Cliente è libero di non seguire, in tutto o in parte, le raccomandazioni di investimento o disinvestimento fornite. Il rischio relativo a tale scelta ricade esclusivamente sul Cliente.
Il Consulente non è autorizzato a eseguire direttamente le raccomandazioni fornite al Cliente: l'esecuzione avviene per il tramite di intermediari abilitati (banche, SIM, o altri soggetti autorizzati) scelti dal Cliente.
Ai sensi dell'art. 177 del Regolamento Intermediari, il Consulente ha adottato una politica sui conflitti di interesse che:
Le procedure e le misure descritte sono volte a garantire che il Consulente operi con un grado di indipendenza appropriato alla dimensione e alle attività svolte, e all'entità del rischio di danno che potrebbe derivare agli interessi dei clienti.
Le informazioni relative alla politica sui conflitti di interesse possono essere richieste al Consulente in qualsiasi momento.
Il Consulente svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettera f) del TUF, consistente nella prestazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su richiesta dello stesso o per iniziativa del Consulente, riguardanti una o più operazioni relative a strumenti finanziari.
In particolare, il servizio ha per oggetto:
Le raccomandazioni personalizzate possono avere ad oggetto un'ampia gamma di strumenti finanziari, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: azioni, obbligazioni, ETF, fondi comuni di investimento e altri strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati.
Il servizio può essere prestato sia in via occasionale, su richiesta del Cliente, sia con carattere di continuità e sistematicità, secondo quanto concordato.
Il Consulente non è in alcun momento autorizzato a detenere strumenti finanziari o denaro contante del Cliente.
Il Consulente raccoglie il profilo di rischio del Cliente e, sulla base dei criteri stabiliti, attribuisce un peso specifico ai fini della determinazione dell'allocazione raccomandata: le raccomandazioni fornite sono adeguate al profilo del Cliente e periodicamente aggiornate.
Il compenso corrisposto dal Cliente al Consulente è determinato in modo che il Consulente riceva una remunerazione esclusivamente correlata al servizio prestato, indipendente dal volume o dalla tipologia degli strumenti finanziari raccomandati.
Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti, il Consulente formula al Cliente raccomandazioni che, se eseguite, sono coerenti con il profilo del Cliente.
In particolare, il Consulente verifica che le operazioni raccomandate:
La valutazione dell'adeguatezza viene condotta considerando le caratteristiche finanziarie del Cliente (composizione del portafoglio, situazione finanziaria, tolleranza al rischio, obiettivi di investimento), con modalità e frequenza correlate al tipo di servizio prestato.
È indispensabile che il Cliente fornisca informazioni corrette e aggiornate riguardanti conoscenza ed esperienza in materia di investimenti finanziari, situazione finanziaria e obiettivi di investimento, incluse le eventuali preferenze in materia di sostenibilità, poiché il Consulente non è in grado di valutare l'adeguatezza di una raccomandazione senza queste informazioni.
Le informazioni sui costi degli strumenti finanziari raccomandati sono rese disponibili al Cliente al momento della prestazione del servizio.
Ai sensi dell'art. 165, comma 1, lett. h-bis, del Regolamento Intermediari, il Consulente integra nei propri processi decisionali e organizzativi una valutazione dei rischi di sostenibilità.
Dato che la consulenza prestata riguarda il portafoglio del Cliente nel suo complesso, la valutazione dei fattori di sostenibilità viene condotta a livello di portafoglio complessivo, e non necessariamente sul singolo strumento.
La valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance viene svolta, a seconda della tipologia di strumento, sulla base delle informazioni dichiarate dall'emittente ai sensi delle regolamentazioni vigenti, oppure utilizzando modelli di valutazione esterni (rating) o analisi svolte internamente. Per il dettaglio, vedi la nostra Informativa sulla Sostenibilità.
Alex Giannola presta, oltre al servizio di consulenza in materia di investimenti, le seguenti attività:
Tali attività sono distinte dal servizio di consulenza regolamentato di cui alla presente informativa e non comportano raccomandazioni personalizzate di investimento.
Nello svolgimento del servizio, il Consulente non si orienta in via esclusiva verso specifiche tipologie di strumenti finanziari, ma determina di volta in volta l'allocazione più adeguata al profilo di rischio e agli obiettivi finanziari del Cliente.